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Studio di architettura ad Aosta

“La scienza dell’architetto si adorna di molte discipline e di svariata erudizione: egli deve essere in grado di giudicare tutte quelle opere che le singole arti costruiscono.”
Marco Vitruvio Pollione

Servizi

Architettura


Restauro


Sicurezza

La gestione della sicurezza in materia di sicurezza e salute nei cantieri edili comporta una fase progettuale con la redazione dei seguenti strumenti attuativi:

- Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
- Piano sostitutivo di sicurezza (PSS)
- Fascicolo dell’Opera (FO)

La fase operativa si espleta con la nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che svolge un controllo continuo sull’andamento del cantiere, aggiorna il piano di sicurezza e il cronoprogramma di Gant e gestisce le interferenze lavorative. Tale lavoro si traduce con la redazione di verbali di cantiere, di riunioni periodiche di coordinamento e di rilievi fotografici.

Il responsabile dei lavori predispone la notifica preliminare da inviare agli enti preposti alla sorveglianza dei cantieri e verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria e di tutte le figure che vengono coinvolte per portare a compimento l’opera.

La sicurezza comprende anche un affiancamento alle imprese edili nella redazione di Piani operativi di sicurezza (POS), nei Pimus e nella predisposizione della documentazione necessaria per la dichiarazione di cui all’Allegato XVII.


Altri servizi

La certificazione energetica è lo strumento che permette di identificare i fabbisogni energetici degli edifici esistenti e di nuova costruzione. Il primo passo da compiere per certificare un edificio consiste nel fare una diagnosi, ovvero uno studio per capire quanta energia serve alle nostre case per i vari usi (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e produzione di acqua calda sanitaria) analizzando l’involucro, gli impianti e le fonti rinnovabili utilizzate. Il “certificatore energetico”, in base ai calcoli effettuati, redige l'attestato di prestazione energetica che riassume i dati indicanti il rispettivo fabbisogno di energia.

L’attestato deve essere prodotto nei seguenti casi: atti di compravendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito, locazione di edifici abitativi e non. La sua validità è di 10 anni.